Consigliera di fiducia del Cnr

La Consigliera di fiducia è una figura istituzionale esterna all’Ente incaricata di fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori oggetto di discriminazioni, molestie, molestie sessuali, mobbing. A seguito di procedura selettiva, tale incarico è stato conferito all’avv. Chiara Federici con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0038092 del 23/05/2022.

 

La Consigliera di fiducia: 

  • è una persona esperta e competente, esterna all'Ente, e nominata dal Cnr secondo le procedure previste per i consulenti esterni,

  •  è incaricata di fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori oggetto di discriminazioni, molestie, molestie sessuali, mobbing, e di avviare le procedure di cui al “Codice per la Prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr”,

  • funge da terminale dello Sportello d’ascolto a cui possono rivolgersi le/i lavoratrici/tori per ricevere informazioni sul Codice stesso, per segnalare situazioni di disagio lavorativo, di disagio psicologico in ambito lavorativo, di conflittualità, discriminazioni, molestie, molestie sessuali, mobbing.

 

Cosa fa:

La Consigliera di Fiducia può fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie e a contribuire alla soluzione del caso, avendo accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare e può avviare, in accordo con chi ritiene di essere vittima gli atti formali, informali od esterni previsti dal Codice per la prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr.

 

Come agisce:

La Consigliera di Fiducia esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nel rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza. Prima di adottare qualsiasi iniziativa, essa provvede ad informare la persona che si ritiene vittima ed acquisisce il suo consenso: qualora colei/colui che ritiene di essere vittima di discriminazioni, molestie, molestie sessuali e/o mobbing rinunci alla segnalazione, la Consigliera di Fiducia si astiene dalla prosecuzione della trattazione del caso. La segnalazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

La Consigliera di Fiducia dispone delle seguenti facoltà, da esercitarsi nel rispetto del vincolo di riservatezza e nella garanzia del diritto all’anonimato di cui all’art. 13 del presente Codice:

  • assume in carico il caso e informa il soggetto che si ritiene vittima di comportamenti di cui al comma 1, asserito sulla modalità più idonea per affrontarlo;
  • può convocare l’asserito colui che è accusato di essere l’autore dei comportamenti molesti per sentirlo e acquisisce, in forma scritta, eventuali testimonianze;
  • può convocare i responsabili di struttura di afferenza delle persone coinvolte o richiedere loro informazioni per iscritto;
  • può promuovere incontri congiunti tra la persona che si ritiene vittima di molestie e colui che è accusato di esserne l’autore;
  • dopo l’accertamento del comportamento di molestie, può diffidare l’autore dalla reiterazione;
  • può proporre a chi di competenza il trasferimento di una delle persone implicate. L’eventuale proposta di trasferimento della vittima potrà essere avanzata solo con il suo consenso.

Nei casi più gravi la Consigliera di Fiducia può avviare la procedura formale formulando richiesta al/alla Responsabile di Struttura, che provvederà a trasmettere gli atti, all’Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità

La Consigliera di Fiducia opera in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (Cug), proponendo azioni di sensibilizzazione e formazione per promuovere un clima organizzativo che prevenga discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing.

 

Modalità di contatto:

La Consigliera di Fiducia, avv. Chiara Federici, riceve su appuntamento previa richiesta all’indirizzo: consigliera.fiducia@cnr.it.

 

Discriminazione, molestie, mobbing: cosa dice il Codice

Le definizioni di "discriminazione", "molestia", "molestia sessuale" e "mobbing" sono riportate agli articoli 4-7 del Codice per la Prevenzione e il contrasto delle molestie nel Cnr. Si ha: 

a) discriminazione diretta quando un qualsiasi atto, patto o comportamento produca un effetto pregiudizievole discriminando le/i lavoratrici/tori in ragione del genere di appartenenza, ovvero quando a causa della religione, delle convinzioni personali, della diversa abilità, dell’età, dell’orientamento sessuale, della etnia, della provenienza geografica o a causa di stereotipi, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra persona in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio, rispetto ad altri, persone appartenenti a un determinato genere o che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, persone portatrici di handicap, persone di diversa razza/etnia, o di una particolare età o di un determinato orientamento sessuale,

La molestia è un atto di discriminazione, e consiste in ogni comportamento indesiderato, ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, diretto contro una persona. Può configurarsi come molestia anche la discriminazione di genere, di appartenenza etnica, fondata sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla diversa abilità o sulla diversa opinione politica, religiosa o sindacale, a causa di stereotipi o derivante da una particolare fragilità di salute o emotiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa fattispecie: a) offese, intimidazioni, calunnie e insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona ovvero del gruppo o categoria a cui la persona afferisce e ogni altra azione di discredito tale da esporre il soggetto destinatario delle medesime a critiche infondate, nonché lesive dell’autostima e della reputazione professionale; b) minacce di licenziamento, dimissioni forzate, trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio nella progressione di carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di compiti impropri e azioni che creano demotivazione o sfiducia nella persona scoraggiando il proseguimento della sua attività; c) emarginazione e isolamento con intento persecutorio, cambiamento immotivato e indesiderato dei compiti di servizio e limitazione della facoltà di espressione o eccessi di controllo; d) commenti sulle condizioni personali offensivi o discriminatori

La molestia sessuale è un atto di discriminazione esercitato nei confronti di persone in ragione della loro identità sessuale, di genere e/o del loro orientamento sessuale e consiste in ogni indesiderato comportamento a connotazione sessuale, messo in atto anche una sola volta ed espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che abbia lo scopo o comunque l’effetto di violare e limitare la dignità e la libertà di espressione e autodeterminazione della persona che lo subisce e/o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Anche qui citiamo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a) le richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali, o attenzioni a sfondo sessuale, non gradite e ritenute sconvenienti e offensive da chi ne è oggetto; b) le promesse, implicite od esplicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali e ritorsioni, discriminazioni, e le minacce per aver negato tali prestazioni; c) i contatti fisici non voluti e inopportuni e i gesti a sfondo sessuale; d) i commenti sul corpo, l’aspetto fisico, l’abbigliamento o la sessualitàlesivi della rispettabilità e del decoro personale; e) le espressioni verbali o gli scritti denigratori e/o offensivi rivolti alla persona in ragione dell’appartenenza ad un determinato sesso o dell’orientamento sessuale; f) le minacce, i ricatti e le ritorsioni subìti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione del rapporto di lavoro, il suo svolgimento, la progressione di carriera e/o l’estinzione del rapporto di lavoro; g) l’esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico e la condivisione, con qualunque mezzo e in ogni formato, di materiale a sfondo sessuale; h) l’uso di insulti o nomignoli con una caratterizzazione denigratoria sessuale o di genere; i) fare commenti denigratori o umilianti sull’identità sessuale, di genere e sull’orientamento sessuale di qualcuna/o

Il mobbing consiste in una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti persecutori, ripetuti e reiterati nel tempo, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e/o vessatorie, tali da comportare nella persona che ne è vittima una sofferenza psichica e/o fisica che può compromettere la sua dignità, la professionalità e la salute, fino all'ipotesi di una sua esclusione dal luogo/contesto di lavoro.


 

Ultimo aggiornamento: 02/03/2023